Avere un Figlio
Assegno di maternità
Scheda del servizio
ASSEGNI DI MATERNITÀ 2020
Art. 74 D.Lgs. 151/2001
(ex art. 66 L. 448/1998 e successive modifiche, D.P.C.M 452/2000 e successive modifiche e integrazioni).
L’assegno di maternità concesso con provvedimento del Comune e pagato dall’INPS è un assegno pari a euro 348,12 mensili per 5 mensilità = euro 1.740,60
L’assegno spetta, per ogni figlio/a nato/a nel 2020, solo alle donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici), o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all’importo dell’assegno (in tal caso l’assegno spetta per la quota differenziale).
Alle medesime condizioni, il beneficio viene anche concesso per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo ( regolarmente soggiornante e residente in Italia, purché il minore non abbia superato i 6 anni di età al momento dell’adozione o dell’affidamento oppure la maggiore età in caso di adozioni o affidamenti internazionali).
CHI PUÒ FARE LA RICHIESTA
Possono presentare la domanda le madri:
• cittadine italiane
• cittadine comunitarie
• cittadine non comunitarie residenti in Italia in possesso del “permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo” (art.1 del D.Lgs. 3/2007) ex carta di soggiorno di cui all’art. 9 del D.Lgs. 286/1998);
• cittadine non comunitarie ma in possesso della “carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea” (artt. 10 del D.Lgs. 30/2007);
• cittadine non comunitarie in possesso della “carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro” (artt. 17 del D.lgs. 30/2007); Si rammenta che per “familiare” devono intendersi: il coniuge, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge, gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge (art. 2 del D.Lgs. 30/2007 e circolare n. 19 del 6 aprile 2007 del Ministero degli Interni, punto 2).
• cittadine straniere in possesso dello status di rifugiato politico (art.27 del D.Lgs. 251/2007);
La madre richiedente deve essere residente nel territorio dello Stato italiano al momento della nascita del figlio o al momento dell’ingresso nella propria famiglia anagrafica del minore in adozione o in affidamento preadottivo.
Per ottenere l’assegno di maternità la legge prevede che il reddito e il patrimonio del nucleo familiare di appartenenza della madre al momento della domanda non superino il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) vigente alla data di nascita del figlio (ovvero di ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria).
Per l’anno 2020, il Valore Annuo della Situazione Economica (I.S.E.E) del nucleo familiare delle donne su indicate non deve essere superiore a Euro 17.416,66 (G.U. n. 40 del 18.02.2020)
COME E QUANDO SI RICHIEDE L’ASSEGNO
La domanda va presentata in Comune, all’ufficio servizi sociali, entro 6 mesi dalla nascita del bambino/a o, in caso di affidamento preadottivo o di adozione senza affidamento, entro 6 mesi dall’ingresso del minore nella famiglia anagrafica della richiedente.
La domanda va compilata su apposito modulo fornito dall’ ufficio servizi sociali del Comune. Insieme alla domanda va presentata l’ ATTESTAZIONE I.S.E.E in corso di validità
Occorre inoltre indicare anche le coordinate IBAN della richiedente dell’assegno.
L’ufficio servizi sociali riceve: il lunedì –mercoledì – venerdì dalle ore 8.30 alle 12 ed il mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 18 e su appuntamento tel 029006076 int 9
(*)Le cittadine non comunitarie che siano in attesa del rilascio del permesso di soggiorno CE, possono presentare, entro sei mesi dall’evento, la domanda di assegno di maternità allegando la ricevuta comprovante l’avvenuta richiesta del titolo di soggiorno; tale domanda è tenuta in sospeso dal Comune fino all’esibizione del titolo (in forma elettronica o cartacea) da parte delle interessate.
Documenti – Normativa
Informazioni
Modulistica
Istanza assegno di maternità INPS
Assegno nucleo familiare
Scheda del servizio
ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE 2020
Art. 65 L. 448/98 e successive modifiche ed integrazioni
Un contributo per le famiglie numerose con almeno 3 figli minorenni
Chi può chiedere il contributo: Il genitore naturale e/o adottivo e/o preadottivo di almeno tre minori, che devono essere iscritti nella sua stessa scheda anagrafica (stato di famiglia) e convivere effettivamente con lui.
Le domande devono essere presentate perentoriamente entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto il beneficio (ad esempio: per ottenere gli assegni relativi all’anno 2020, il richiedente deve presentare la domanda entro il 31/01/2021).
Requisiti richiesti(tutti):
• essere residente nel Comune di Noviglio nel momento in cui si presenta la richiesta;
• essere cittadino italiano, comunitario o extra-comunitario in possesso dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria, o cittadino extracomunitario soggiornante di lungo periodo (legge 97 del 6 agosto 2013 articolo 13);
• i figli e altri eventuali componenti del nucleo familiare possono anche non essere cittadini italiani o essere nati all’estero; i figli minori devono essere residenti nel Comune di Noviglio ed iscritti nella stessa scheda anagrafica del richiedente, e convivere effettivamente con lei/lui per tutto il periodo dell’erogazione dell’assegno;
• il valore dell’ISEE del nucleo famigliare (indicatore della situazione economica equivalente) in corso di validità, non deve essere superiore a € 8.788,99 per l’anno 2020.
Documentazione da allegare:
• fotocopia della certificazione ISEE completa di dichiarazione sostitutiva di entrambi i genitori, o della madre se unico genitore;
• fotocopia di un documento di identità e codice fiscale del/della dichiarante;
• fotocopia del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo o Carta di Soggiorno del/della richiedente (per i cittadini extracomunitari titolari);
• fotocopia del permesso di soggiorno o permesso CE per soggiornanti di lungo periodo o Carta di Soggiorno (per i famigliari del/della richiedente)
• coordinate bancarie per pagamento tramite Bonifico Bancario o Libretto Postale (D.L. 201/2011)
La domanda deve essere presentata all’ufficio Servizi Sociali – piazza Roma, 1 – piano terra Noviglio
lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 8.30 alle 12 ed il mercoledì pomeriggio dalle ore 15 alle 18 e su appuntamento tel. 029006076 int 9
L’assegno al nucleo famigliare con tre figli minori può essere erogato:
1. sino ad un importo massimo di € 1.886,82 ( per il 2020) per un periodo di dodici mesi e tredici mensilità;
2. per il numero dei mesi in cui sono stati effettivamente presenti i tre minori nello stato di famiglia del/della richiedente.
L’INPS paga gli assegni con cadenza semestrale posticipata; pertanto saranno erogati due assegni, ciascuno con l’importo totale dovuto nel semestre precedente.
Documenti – Normativa
Informazioni
Modulistica
Assegno per il nucleo familiare con tre minori
Bonus monetario nuovi nati
Scheda del servizio
Bonus bebè
Presentazione
Bonus bebè per i bambini nati o adottati dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2017:
La misura (assegno di natalità) è contenuta nella Legge di Stabilità, con l’obiettivo di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno (Legge 23 dicembre 2014 n. 190, art. 1 comma 125). Modalità di fruizione e limiti sono contenuti nel decreto attuativo (Decreto Presidente del Consiglio pubblicato nella G.U. del 10 aprile 2015).
In sintesi:
Chi può richiedere il bonus
La domanda può essere presentata da uno dei genitori che siano cittadini italiani o comunitari oppure cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Al momento della domanda il richiedente deve essere residente in Italia e convivente con il figlio per il quale si richiede l’assegno. Condizione essenziale per accedere all’ assegno è il possesso di un ISEE, in corso di validità con un valore non superiore 25.000 euro annui.
L’assegno
L’assegno è corrisposto dall’Inps e decorre dalla data di nascita o di ingresso in famiglia.
L’importo annuo è pari a:
• 960 euro (80 euro al mese per 12 mesi), nel caso in cui il valore dell’ISEE non sia superiore a 25.000 euro annui;
• 1.920 euro (160 euro al mese per 12 mesi), nel caso in cui il valore dell’ISEE non sia superiore a 7.000 euro annui.
L’assegno è riconosciuto per ogni figlio nato o adottato o in affido preadottivo tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, a decorrere dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare.
Spetta, persistendo i requisiti di legge, fino al compimento del terzo anno di età del bambino oppure fino al terzo anno di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo. L’assegno è erogato per massimo 36 mensilità che si computano a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia.
Come fare domanda
La domanda deve essere presentata all’INPS esclusivamente in via telematica, mediante uno dei seguenti canali:
• sito dell’INPS, servizi per il cittadino, tramite PIN dispositivo
• Contact Center Integrato – numero verde 803.164 o numero 06 164.164
• Patronati, attraverso i servizi offerti dagli stessi.
•
Il servizio d’invio delle domande è disponibile sul sito INPS attraverso il seguente percorso: -> Servizi per il cittadino -> Autenticazione con PIN -> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito -> Assegno di natalità – Bonus bebè.
La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita del bambino o dall’ ingresso in famiglia a seguito di adozione o affidamento preadottivo.
Altra misura 2017 è il PREMIO ALLA NASCITA DI 800 EURO- indipendente dall’Isee (vedi informativa allegata).
Documenti – Normativa
Premio alla nascita - 800 euro
Ufficio di competenza
Servizi sociali, cultura e politiche giovanili
Descrizione | Pianificazione e programmazione delle attività culturali del territorio | |||||||||
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Area | Area Amministrativa | |||||||||
Responsabile | Dott.ssa Roberta Formenti | |||||||||
Assessore | Ana Rosa Antonia Laborda Lampre | |||||||||
Referente | Dott.ssa Emanuela Grande, Dott.ssa Roberta Formenti | |||||||||
Indirizzo | Piazza Roma, 1 | |||||||||
Telefono | 02/9006066/76 int. 815 | |||||||||
Fax | 02.9006282 | |||||||||
serviziallapersona@comune.noviglio.mi.it | ||||||||||
Apertura al pubblico |
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